Cancellazione assegno protestato a cura del Dott. Victor Di Maria
La CAI è l' archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 205/99 e del d.lgs. 507/99, nonché dal regolamento attuativo di quest'ultimo (decreto Ministero della giustizia 458/01) e dal regolamento della Banca d'Italia del 29/1/02.
Non conoscendo il motivo dell'iscrizione vale la regola generale che vede modalità diverse di iscrizione a seconda che il mancato pagamento sia dipendente dalla mancata autorizzazione o dal difetto di provvista dell'assegno. Nella prima ipotesi, non essendo consentita alcuna regolarizzazione tardiva del titolo, l'iscrizione del nominativo del traente, comportante la revoca, viene effettuata dall'istituto trattario, senza bisogno di alcuna altra formalità, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo.
Se l'iscrizione invece consegua al mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista, è consentito al traente di scongiurare l'iscrizione pagando le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, vale a dire corrispondendo al portatore l'importo del titolo, maggiorato dagli interessi, dalla penale del 10% e dalle eventuali spese per la formale constatazione del mancato pagamento e fornendo la prova dell'avvenuta regolarizzazione all'istituto trattario, il tutto entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione al pagamento dell'assegno. Se non viene fornita la prova dell'avvenuta regolarizzazione del titolo, il nominativo del traente sarà iscritto nell'archivio informatico e che, da tale data, gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi.
Dott. Victor Di Maria
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