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Adesione ai verbali di constatazione in materia di IVA: le istruzioni delle Dogane a cura di Victor Di Maria
Con il D.L. n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008) è stato introdotto un ulteriore strumento deflattivo del
contenzioso tributario: si tratta dell'istituto dell'adesione da parte del contribuente ai processi verbali di constatazione nel settore dell'IVA, redatti dagli Organi verificatori. L'Agenzia delle Dogane detta le prime istruzioni operative.
La disciplina
Per effetto della nuova norma, il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di IVA redatti dagli Organi verificatori (tra cui i funzionari dell'Agenzia delle Dogane), che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'art. 54, comma 4, D.P.R. n. 633/1972. Tale misura, quindi, permette al contribuente di definire - anticipatamente rispetto all'atto di accertamento - la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione fiscale, venutasi a determinare a seguito di un controllo, con evidente beneficio in termini di riduzione delle sanzioni.
L'adesione ai processi verbali di constatazione può avere ad oggetto esclusivo il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale stesso, mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e all'Organo che ha redatto il verbale. La comunicazione di adesione è irrevocabile.
Pertanto, a conclusione di una verifica concernente l'IVA (ad esempio, in caso di riscontrata irregolarità per il settore dell'IVA Intra o Plafond), i funzionari dell'Agenzia delle Dogane devono comunicare al soggetto verificato la facoltà di adesione al contenuto integrale del processo verbale di constatazione, facendo specifica menzione di tale possibilità al contribuente, nella parte conclusiva del processo verbale di constatazione.
Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale.
In presenza di adesione da parte del contribuente, la misura delle sanzioni applicabili è ridotta della metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate senza prestazione delle garanzie previste in caso di versamento rateale; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessial saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.
In caso di mancato pagamento delle somme definite con l'atto di adesione all'accertamento parziale entro i termini, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle somme dovute.
Deroghe in sede di prima applicazione
La nuova disciplina si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008. In sede di prima applicazione, tuttavia, vigono le seguenti deroghe:
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il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge n. 133/2008 è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;
- il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.
Per le modalità di effettuazione della comunicazione di adesione da parte del contribuente, si rimanda allo specifico provvedimento da emanarsi a cura dell'Agenzia delle Entrate.
(Nota Agenzia Dogane 27/08/2008, n. prot. 11636)
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